Atto Costitutivo

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

Con la presente scrittura privata, da far valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Tra i sig. RIZZOTTO NADIA, nata in Svizzera il 11.06.1965, residente a ROMANO D'EZZELINO (VI) in Via Carlessi, n. 133/C - codice fiscale RZZNDA65H517133X, musicista; e ANDRIOLO MICHELA, nata a Bassano del GRAPPA (VI) il 26.11.1976, residente a Tezze sul Brenta (VI) in Via Leonardo da Vinci n. 4, codice fiscale NDRMHL76S66A703V, insegnante, è costituita un'associazione culturale, senza scopo di lucro, per la promozione di attività musicali denominata: "ASSOCIAZIONE MUSICA E' ", con sede in ROMANO D'EZZELINO (VI) - Via Carlessi n. 133/C.

Art. 2

L'associazione è apartitica, apolitica e non ha fini di lucro. Lo scopo principale che l'Associazione intende perseguire è quello di promuovere e diffondere la conoscenza musicale e culturale.

Art. 3

Gli scopi dell'Associazione, l'organizzazione e gli altri requisiti risultano dallo Statuto allegato al presente atto che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 4

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di due ad un massimo di cinque membri eletti dall'Assemblea. I membri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. I soci fondatori costituiscono il primo nucleo di soci effettivi, nonché il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione, che risulta così composto:

Presidente Vice Presidente - Segretario Generale

Rizzotto Nadia Andriolo Michela

Gli eletti dichiarano di accettare le cariche e gli incarichi loro assegnati e di non trovarsi nelle condizioni d'incompatibilità previste dalla legge.

Art. 5

Il Presidente del Consiglio Direttivo, come sopra nominato, viene autorizzato ad apportare allo Statuto allegato tutte le modifiche che venissero richieste dalla competenti Autorità.

Art. 6

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della costituita Associazione.

Romano d'Ezzelino, 01.02.2006

Rizzotto Nadia Rizzotto Paglia Andriolo Michela Micheleyllidiok

Andriolo Michela

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO "ASSOCIAZIONE MUSICA E' "

TITOLO I NATURA, SCOPI E FINALITA'

Art. 1 - Denominazione e sede.

E' costituita l'Associazione MUSICA E' Associazione senza scopo di lucro. L'associazione, in quanto non riconosciuta, è disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'associazione ha sede in ROMANO D'EZZELINO - Via Carlessi n. 133/C. L'Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale ed anche all'estero.

Art. 2 - Oggetto e scopi.

L'Associazione Musica E' non ha fini di lucro, e ha tra i suoi scopi:

- Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non; - allargare gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura come un bene per la persona ed un valore sociale; - porsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o portatori di handicap, possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musicoterapica, un sollievo al proprio disagio; - organizzare e partecipare a manifestazioni, iniziative e scambi culturali atti allo scopo della diffusione della cultura in Italia e all'estero; - l'associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare: a) attività culturali: organizzazione e realizzazione di convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, mostre, concerti, concorsi, lezioni-concerti, corsi di musica per bambini e ragazzi, per giovani e adulti; la diffusione, la conoscenza e la pratica d' arti teatrali, pittoriche, musicali e cinematografiche ponendo come obiettivo principale la didattica e la cultura; b) attività di formazione: corsi d'aggiornamento teorici/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento; la creazione di reti a livello europeo per favorire confronti di scuole ed esperienze diverse. c) progettazione ed attivazione di laboratori musicali, laboratori di formazione di Operatori ed Educatori per i minori e per i giovani; d) progettare e gestire corsi di musica; e) progettare ed attivare programmi di formazione musicale e teatrale rivolti alla valorizzazione dei rapporti umani e alla socializzazione, nel rispetto delle differenze e delle diversità, attraverso qualsivoglia attività di tipo musicale, teatrale, spettacoli di gruppo, festival, mostre , conferenze e convegni; f) attivazione di laboratori musicali per giovani cantanti e musicisti volti alla crescita artistica e come strumento di socializzazione ed integrazione; g)formazione di educatori e di operatori addetti al supporto musicale per servizi e progettualità rivolte ai minori, giovani e adulti; h) progettare e attivare Servizi, Azioni Animative e Spettacoli nel campo dell'ANIMAZIONE e della CULTURA quali: - operare nell'ambito della organizzazione, produzione e diffusione di manifestazioni in luogo pubblico o in sede privata aperta al pubblico, quali spettacoli, rassegne musicali e teatrali, iniziative culturali e di promozione, mostre, convegni,seminari ed altre iniziative volte all'incontro ed alla crescita culturale e sociale della collettività ed in particolare delle nuove generazioni incentivandone l'occupazione e promuovendo le risorse umane; i) ideare e gestire manifestazioni e spettacoli musicali; 1) ideazione e realizzazione di Laboratori musicali itineranti con l'ausilio di Musicabus; supporti logistici e tecnici itineranti finalizzati alle azioni di tipologia musicale ed artistica; m) curare l'archiviazione e catalogazione di documenti audiovisivi e non, la realizzazione in studio di registrazioni ed elaborazioni audio e video per solisti e gruppi musicali, la videoregistrazione di eventi artistici e musicali al fine della vendita o del noleggio di questi; n) fornire l'assistenza tecnica, gli strumenti musicali, l'amplificazione sonora e il servizio luci, il supporto di palchi e generatori di corrente elettrica di varia potenza per spettacoli, interventi animativi, manifestazioni, eventi e concerti per Enti Pubblici e Privati; o) rendere possibili l'esibizione musicale dei soci in manifestazioni teatrali, culturali e ricreative; p) occuparsi del recupero e dell'eventuale restauro di musiche e canzoni, testi, libri appartenenti alla cultura e alla tradizione popolare; q) promuovere attività corali, orchestrali, bandistiche e teatrali;

Tutte le tipologie di Servizi e di Attività sopra elencate saranno strutturate e realizzate in collaborazione o su richiesta di Enti o Soggetti Pubblici e Privati quali Comuni, Province, Regioni, Nazioni, Comunità Europea, Pro Loco, Enti appartenenti all'Associazionismo e al mondo della Cooperazione, Istituti Scolastici ed Università, ULSS e Aziende Sanitarie, Aziende pubbliche e private, Soggetti privati. In tale sede si sottolinea che l'Associazione intende operare in ambito nazionale, comunitario ed estero. Per il raggiungimento dei suoi scopi sociali, l'Associazione potrà partecipare a gare, concorsi, appalti, licitazioni pubbliche e private ed intrattenere rapporti con Enti, Istituzioni ed altri organismi pubblici e privati. La stessa intende inoltre, avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, fiscali, previste a livello comunitario, nazionale, regionale, provinciale, comunale e comunque applicabili.

Art. 3 - Durata.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato, e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli associati.

TITOLO II

SOCI

Sono aderenti all'Associazione:

a) b) c)

i Fondatori; i soci dell'Associazione; i Benemeriti dell'Associazione.

Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'originario fondo di dotazione dell'Associazione stessa. Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza. Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 - Soci.

Sono soci coloro i quali fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo. Possono essere ammessi a far parte dell'associazione tutte le persone fisiche di ambo i sessi di indiscussa moralità e reputazione, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, che ne facciano richiesta per iscritto. Per i minori è necessario l'assenso dei genitori. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, viene acquisita in modo definitivo con la delibera del Consiglio Direttivo, la relativa iscrizione a libro e, dietro pagamento della quota associativa annuale, con la consegna della tessera. Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 5 - Ammissione dei soci.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo a seguito di richiesta scritta da parte dell'interessato. La richiesta dovrà fornire tutti gli elementi utili per la valutazione dell'ammissibilità da parte del Consiglio Direttivo. La qualità di socio si perde per esclusione, recesso ovvero morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa. L'esclusione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che danneggi materialmente e/o moralmente l'Associazione. L'associato può recedere dall'Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso od indennità, dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Le dimissioni da organi, incarichi e funzioni devono essere comunicate anche all'organo di cui il socio fa parte. La durata della qualifica di socio è annuale, dal primo gennaio al trentuno di dicembre di ogni anno.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci.

Tutti i soci maggiorenni, in regola con il versamento della quota associativa, godono:

-

del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; dell'elettorato attivo e passivo; del diritto di partecipare a tutte le attività sociali.

-

La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento. La quota o il contributo associativo è intrasmissibile. Fanno eccezioni i trasferimenti mortis causa. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e dell'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione. Ciascun socio è tenuto a versare annualmente una quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo. La quota o contributo associativo non è mai rivalutabile o rimborsabile.

Art. 7 - Recesso ed esclusone dei soci.

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione; che, senza giustificato motivo, si renda moroso per oltre due mesi dalla scadenza del versamento della quota associativa annuale; che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione; che, in qualunque modo, arrechi pregiudizio o danno, anche morale, all'associazione.

L'esclusione diventa operante dalla comunicazione all'escluso e successiva annotazione a libro soci. Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari a mezzo lettera raccomandata. Qualora l'escluso non condivida le ragioni addotte, può, entro quindici giorni, ricorrere all'assemblea dei soci, il cui responso è insindacabile.

TITOLO III PATRIMONO E RISORSE

Art. 8 - Patrimonio sociale e mezzi finanziari.

L'associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

-

-

dalle quote associative e versamenti dei soci; da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali ed internazionali; dai proventi di iniziative attuate o promosse dall'associazione; da entrate derivanti da convenzioni, contratti, accordi stipulati con enti pubblici o privati, per la gestione di iniziative previste dall'articolo 2 del presente statuto; attività di carattere commerciale e produttivo; da ogni altro tipo di entrate.

-

Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo, da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione, da parte di chi intende aderire all'Associazione e la quota annuale di iscrizione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento della quota annua di iscrizione. E' in ogni caso facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annui. I versamenti al fondo di dotazione sono a fondo perduto, non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte. L'eventuale avanzo di gestione non sarà mai oggetto di distribuzione, direttamente o indirettamente, tra i soci.

TITOLO IV ORGANI SOCIALI

Art. 9 - Organi sociali.

Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea dei soci; il Consiglio direttivo; il presidente del Consiglio Direttivo; Il Collegio dei Revisori dei Conti.

-

Art. 10 - Assemblea dei Soci

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. E' composta da tutti i soci ognuno dei quali ha diritto ad un voto.

E' di competenza dell'assemblea ordinaria:

L'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; L'approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; La nomina del Presidente e dei componenti del consiglio direttivo; La nomina del Presidente e dei componenti il collegio dei revisori dei conti; l'approvazione dei regolamenti interni; La trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

E' di competenza dell'assemblea straordinaria:

Le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto dell'associazione; - Lo scioglimento dell'associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori.

L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente e per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell'albo della sede dell'associazione almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

La convocazione dell'assemblea potrà essere richiesta, inoltre, al consiglio direttivo da almeno un decimo degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno.

Art. 11 - Validità dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

In prima convocazione quando è presente (fisicamente o per delega) la maggioranza dei soci iscritti al libro

soci; - In seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

Per validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, quando sono presenti o rappresentati almeno i 2/3 di tutti i soci iscritti al libro soci. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 12 - Svolgimento dei lavori dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo.

Il Presidente dell'Assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell'Assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe.

Dall'Assemblea viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, a scelta dall'Assemblea da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Presidente ed i consiglieri debbono essere scelti fra i soci.

Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vice Presidente, il tesoriere e il segretario.

Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il consiglio direttivo ritenga volergli delegare.

Il Consiglio può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione.

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono eleggibili.

Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto è nominato il primo dei non eletti che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Art. 14 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri.

La convocazione è fatta con avviso da inviare ai membri del consiglio direttivo e ai revisori dei conti almeno 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno 2 giorni prima. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Per ogni seduta del consiglio direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del consiglio direttivo che viene firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 15 - Attribuzioni al Consiglio Direttivo

Al Consiglio Direttivo spetta:

a) La gestione dell'associazione; b) Il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi; c) Deliberare sull'ammissione dei soci; d) convocare l'assemblea; e) determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'assemblea; f) predisporre lo schema di bilancio preventivo ed il programma dell'attività sociale per portarli in

approvazione all'assemblea; g) predisporre lo schema del rendiconto economico e finanziario e la relazione di accompagnamento per portarli

in approvazione all'assemblea;

nominare eventuali comitati tecnico scientifici per lo studio, lo sviluppo e la realizzazione di iniziative specifiche;

adottare i provvedimenti di radiazione dei soci qualora si dovessero rendere necessari; j) deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l'Associazione;

Art. 16 - Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea è il Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio ed ha la firma sociale, convoca il consiglio direttivo, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio, nei casi di estrema urgenza esercita i poteri del Consiglio, salvo ratifica alla prima adunanza consigliare.

Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 17 - Collegio dei Revisori dei Conti

Il collegio dei Revisori dei Conti vigila sulle delibere del Consiglio Direttivo, sulla gestione economico-finanziaria dell'Associazione e controlla la contabilità e i bilanci annuali.

Esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Il Presidente e i membri del collegio sono nominati dall'assemblea ordinaria, durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili.

Possono essere nominati revisori anche i non soci.

TITOLO V ESERCIZI SOCIALI, BILANCI E LIBRI SOCIALI

Art. 18 - Esercizio Sociale - bilancio preventivo e rendiconto economico e finanziario

L'Esercizio Sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci per l'approvazione:

-

il rendiconto economico e finanziario almeno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del rendiconto stesso.

Art. 19 - Libri sociali e registri contabili

I libri sociali ed i registri contabili essenziali che l'associazione deve tenere sono:

Il libro dei soci; Il libro dei verbali e delle deliberazioni dell'assemblea; Il libro dei verbali e delle deliberazioni del consiglio direttivo; Il libro dei verbali e delle deliberazioni del collegio dei revisori; Il libro giornale della contabilità sociale;

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

In ipotesi di esercizio di attività commerciale la contabilità sociale verrà uniformata alle disposizioni fiscali.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art.20 --Revisione dello Statuto e scioglimento

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'assemblea dei soci in seduta straordinaria.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato uno o più liquidatori scegliendoli anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o ad Associazioni con finalità analoghe o ai fino di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21 - Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art.22 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, e a quelle delle altre leggi vigenti in materia.

Romano d'Ezzelino, 01.02.2006